Conferenza permanente istituita dall' articolo 3 del D.P.R. 18 agosto 2015 n. 133
La legge di stabilità 2015 (l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1 commi 527, 528, 529 e 530), innovando radicalmente la disciplina delle funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero della giustizia.
L'articolo 3 del D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, recante “Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190”, ha istituito, in luogo della soppressa Commissione di manutenzione, la Conferenza permanente per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 4.
La Conferenza è convocata dal Presidente della Corte di Appello, che la presiede, e, sulle materie inerenti alla sicurezza, anche su richiesta del Procuratore Generale.
Essa è composta dai capi degli uffici giudiziari e dai dirigenti amministrativi e alle sue riunioni sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati, i Coordinatori degli uffici del giudice di pace interessati e i rappresentanti degli enti locali.